Una pronuncia destinata ad alimentare il dibattito sulla responsabilità degli enti locali in materia di randagismo arriva dal Giudice di Pace di Cassino. Al centro della vicenda il Comune di Santi Cosma e Damiano, difeso dall’avvocato Massimiliano Lisi, che ha visto accolte le proprie tesi nell’ambito di una controversia relativa a un presunto incidente stradale provocato dalla presenza di un cane randagio. La vicenda risale al 2020, quando, lungo una strada comunale, un’autovettura sarebbe entrata in collisione con un cane vagante. A seguito dell’incidente era stata avanzata una richiesta di risarcimento danni nei confronti dell’ente locale.
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Il giudizio si è concluso con una decisione favorevole al Comune: il Giudice di Pace ha riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell’ente rispetto alla domanda proposta in relazione al fenomeno del randagismo e ha inoltre rigettato nel merito la richiesta risarcitoria.
La responsabilità non è automatica - Il punto centrale della pronuncia riguarda l'individuazione del soggetto chiamato a rispondere dei danni eventualmente provocati da animali randagi. Secondo l’impostazione accolta dal giudice, la responsabilità del Comune non può essere considerata automatica per il solo fatto che l’episodio si sia verificato sul territorio comunale. Occorre invece verificare, caso per caso, quali siano le competenze attribuite ai diversi enti e se siano concretamente ravvisabili omissioni o condotte colpose riconducibili al soggetto chiamato in giudizio.
La decisione pone quindi l’accento sulla necessità di individuare l’ente effettivamente competente nella gestione del fenomeno, richiamando in particolare il ruolo dei servizi veterinari dell’ASL secondo quanto previsto dalla normativa di settore. Un'impostazione che, secondo la prospettiva della difesa, si discosta da quelle interpretazioni che in passato hanno portato a coinvolgere direttamente Comuni e aziende sanitarie nelle richieste di risarcimento derivanti da episodi di randagismo.
La linea difensiva dell’avvocato Massimiliano Lisi
Determinante, nel giudizio, è stata la strategia processuale adottata dall’avvocato Massimiliano Lisi, che ha contestato sin dall’inizio la legittimazione passiva del Comune di Santi Cosma e Damiano. La difesa ha evidenziato, in particolare, la ripartizione delle competenze prevista dalla normativa nazionale e regionale, sostenendo che la gestione operativa del fenomeno del randagismo faccia capo principalmente ai servizi veterinari dell’ASL. Nel corso del procedimento è stata inoltre sottolineata l’attività di vigilanza svolta dal Comune sul proprio territorio e l’assenza, per il periodo interessato dalla vicenda, di specifiche segnalazioni relative alla presenza di cani randagi nella zona dell’incidente.
Altro elemento posto all’attenzione del giudice è stata l’assenza di elementi probatori idonei a dimostrare una specifica condotta omissiva imputabile all’amministrazione comunale. È proprio su questo terreno che si è concentrata la decisione: per attribuire una responsabilità all’ente locale non sarebbe sufficiente la semplice verificazione del danno, ma occorrerebbe dimostrare il concreto comportamento omissivo o colposo e il relativo nesso con l’evento.
Una pronuncia di interesse per i Comuni
La sentenza assume particolare interesse anche per le possibili ricadute sul contenzioso che riguarda gli enti locali. Le richieste di risarcimento legate a incidenti asseritamente provocati da cani randagi rappresentano infatti una voce di potenziale esposizione economica per le amministrazioni comunali, soprattutto nei territori nei quali il fenomeno è più frequente. La pronuncia del Giudice di Pace di Cassino afferma, nella ricostruzione sostenuta dalla difesa, un principio di responsabilità che deve essere verificata concretamente e non attribuita in via automatica al Comune.
Il passaggio potrebbe assumere rilievo anche in altri procedimenti analoghi, soprattutto laddove le richieste risarcitorie siano fondate su allegazioni generiche e non accompagnate dalla dimostrazione di una specifica omissione dell’ente chiamato a rispondere. Per questa ragione la decisione viene considerata dalla difesa come una possibile pronuncia “apripista” nel contrasto al cosiddetto contenzioso seriale in materia di randagismo.
Tutela dei cittadini e salvaguardia delle risorse pubbliche
Il principio affermato dal giudice, nella lettura proposta dalla difesa del Comune, non esclude naturalmente la possibilità per chi subisce un danno provocato da un animale vagante di ottenere un risarcimento. La questione riguarda piuttosto l'individuazione del soggetto effettivamente responsabile e la necessità di dimostrare, in concreto, le eventuali omissioni che abbiano contribuito alla verificazione dell'evento. Da un lato, dunque, resta ferma l’esigenza di garantire tutela a chi abbia subito un danno ingiustamente; dall’altro, viene richiamata la necessità di evitare che un ente pubblico possa essere chiamato a rispondere in assenza di una concreta responsabilità ad esso riconducibile.
Un equilibrio che interessa direttamente anche la gestione delle risorse pubbliche: l’esclusione di responsabilità non adeguatamente provate può infatti evitare esborsi a carico dei bilanci comunali e consentire agli enti di concentrare le risorse disponibili sulle attività di prevenzione e gestione del fenomeno, in collaborazione con gli organismi sanitari competenti.La pronuncia del Giudice di Pace di Cassino rappresenta così un ulteriore tassello nel confronto giurisprudenziale sulla ripartizione delle responsabilità tra Comuni e ASL in materia di randagismo. Per il Comune di Santi Cosma e Damiano, difeso dall’avvocato Massimiliano Lisi, si tratta di un risultato favorevole nel singolo procedimento che, per i principi affrontati, potrebbe avere un interesse più ampio nell’ambito delle controversie analoghe.





