Il sindaco del Comune di Formia Paola Villa ha emesso l’ordinanza sindacale 63 del 18 settembre sulle misure per la prevenzione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Il primo cittadino vista la delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; vista la dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia”, in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale; atteso che con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 è stato prorogato fino al 15 ottobre lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivante da agenti virali trasmissibili; Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020 recante ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25/03/2020 n. 19 e del D.L. 16 maggio n. 33”, pubblicato nella G.U. dell’8/08/2020, n. 198; Richiamata l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 con la quale, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1 del D.P.C.M. del 7 agosto 2020, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, sono state adottate ulteriori prescrizioni, ovvero si fa obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi e vie); Visto che nei giorni del 16 e 18 settembre 2020, presso il drive-in appositamente istituito in Formia, sono stati eseguiti numerosi tamponi alle persone che hanno avuto contatti ravvicinati con la fonte del contagio di cui agli accertamenti sanitari eseguiti, potenzialmente a rischio; Considerato che in attesa dei risultati definitivi dei tamponi effettuati in numero rilevante, la Direzione Sanitaria della ASL di Latina ha rappresentato la necessità di informare la cittadinanza affinché ogni cittadino, al di fuori della propria abitazione, in luogo pubblico e, ovviamente in ambienti chiusi, indossi una mascherina protettiva (mascherina chirurgica, mascherina monouso o mascherina lavabile, anche autoprodotta, in materiale multistrato), idonea a fornire un’adeguata barriera per la protezione del naso e della bocca, salvo situazioni in cui è necessario l’utilizzo di mascherine con protezione di livello superiore; Ritenuto che, in via precauzionale, si debba aderire all’indirizzo fornito dalla Direzione Sanitaria della ASL di Latina, fatto salvo ulteriori e più stringenti misure atte a salvaguardare e garantire la salute pubblica; Ritenuto, pertanto, necessario adottare, ad integrazione e specificazione delle disposizioni e prescrizioni previste e stabilite dai provvedimenti nazionali e regionali già emanati, ulteriori misure sul territorio comunale che assicurino la “mitigazione del rischio”, bilanciando la tutela della salute dei cittadini e, in particolare, della fascia di popolazione più fragile con la garanzia delle libertà individuali e le esigenze di vita delle persone, facendo leva sulla responsabilità del singolo individuo, che in particolare dovrà assicurare un adeguato distanziamento sociale, evitando situazioni di sovraffollamento, garantendo e utilizzando al meglio i dispositivi di protezione individuale; Ritenuta pertanto la propria competenza ai sensi dell’art. 50 D. lgs 267/2000 che attribuisce al Sindaco il compito di emanare, in caso di emergenza sanitaria, ordinanze contingibili e urgenti; per quanto sopra esposto;

  1. Ogni cittadino, quando esce dalla propria abitazione e si trova in un luogo pubblico, deve obbligatoriamente indossare una mascherina protettiva (mascherina chirurgica, mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto – prodotte, in materiale multistrato, idonea a fornire una adeguata barriera per la protezione del naso e della bocca), salvo situazioni in cui è previsto l’utilizzo di mascherine con protezione di livello superiore (particolari luoghi di lavoro sensibili).
  2. La mascherina, inoltre, deve essere sempre utilizzata in ambienti chiusi, nei luoghi aperti al pubblico o in luoghi in cui si incontrano persone.
  3. L’utilizzo dei guanti in caso di contatto con prodotti o macchinari all’interno di un esercizio commerciale o di attività produttive.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all’Autorità competente per l’accertamento delle responsabilità, ai sensi dell’art. 650 c.p.; – avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio, Sezione di Latina, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione (legge 6 dicembre 1971, 1034), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971. 1) la trasmissione, via pec, della presente Ordinanza alla Prefettura di Latina; all’Azienda A.S.L. di Latina -Dipartimento di Prevenzione UOC SISP; 2) la trasmissione, via pec, della presente Ordinanza, per l’esecuzione e controllo a: Comando Polizia Locale; Comando Carabinieri di Formia; Commissario di P.S. di Formia; Compagnia Guardia di Finanza di Formia; Ufficio Locale Marittimo di Formia; 3) la pubblicazione in Albo Pretorio on line del Comune di Formia nonché in Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs. 33/2013 e s.m. 4) la diffusione con ogni mezzo, radiofonico, stampa e social media, per la più ampia e completa informazione alla popolazione.