Il Vice Sindaco di Fondi Beniamino Maschietto ha emanato nella giornata di Mercoledì 10 Giugno, l’Ordinanza 40 con cui si dispongono gli orari e la disciplina degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago. Il provvedimento è assunto a seguito delle Ordinanze della Regione Lazio Z00043 del 27 maggio 2020 e Z00044 del 29 maggio 2020 – Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. L’orario di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago situati sul territorio del Comune di Fondi, compresi quelli ubicati sul demanio marittimo e fatta eccezione per quelli collocati nelle Aree di Servizio, è pertanto determinato nel rispetto dei seguenti limiti: apertura non prima delle ore 04.00; chiusura entro le ore 02.00 del giorno successivo. La chiusura dell’esercizio all’ora stabilita comporta la obbligatoria cessazione di ogni attività di servizio o somministrazione di alimenti e bevande con il conseguente sgombero del locale dagli avventori. L’efficacia dell’Ordinanza decorre dalla data di pubblicazione per trenta giorni. Tutte le attività devono attenersi al rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19 contenute al punto 7, lettere a) e b), dell’Ordinanza del Presidente della Regionale Lazio Z00043 del 27 maggio 2020: «Le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all’igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente Ordinanza. Le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute: a) nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020; b) nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione».

Comune di Fondi

Il provvedimento è stato emanato a seguito di valutazione dell’oggettivo miglioramento della situazione epidemiologica nel Lazio, che attesta l’efficacia delle misure di programmazione sanitaria regionale sino ad oggi poste in essere, con un indice di contagiosità in notevole decremento. Tenuto conto della necessità, per la giusta ripartenza e per dare un impulso positivo alle attività produttive, di consentire agli esercenti di lavorare, nel rispetto delle regole imposte per il contenimento del contagio da Covid-19, in un arco temporale giornaliero più ampio per poter meglio organizzare l’attività e l’accoglienza dell’utenza, si è ritenuto di provvedere ad adeguare l’orario di apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e degli esercizi di intrattenimento e svago situati sul territorio del Comune di Fondi. Al Comando di Polizia Locale e a tutte le Forze di Polizia presenti sul territorio è demandato il controllo e la verifica del rispetto dell’Ordinanza, nonché l’adozione dei provvedimenti di loro competenza. In caso di inottemperanza, salvo che il fatto costituisca reato è punito con la sanzione amministrativa da 400 a 1.000 Euro. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, può essere disposta la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio fino a cinque giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.