Free Beach: pool difensivo si batte per la revoca delle misure a carico degli imputati – In merito all’operazione “Free Beach” ci perviene l’analisi del pool difensivo che si contrappone agli inquirenti. Riportiamo il loro pensiero testualmente: “La vicenda che ha visto decapitata la Giunta municipale di Terracina nel decorso mese di agosto perde, nell’ottica accusatoria, altri importanti pezzi. Il sig. R.G. è stato attinto dalle misure oggetto dell’originaria ordinanza impositiva unicamente per il capo di incolpazione provvisoria n. 40, ovvero per la asserita violazione dell’art. 353 del codice penale, atteso che il giovane e stimato imprenditore, avrebbe, in concorso con l’ing. C.C. , G.Z., R.T e M.I., “con mezzi fraudolenti di seguito esplicati, turbavano la gara per l’affidamento della gestione del tratto di arenile comunale ubicato in Viale Circe, altezza lido ora Aldo Moro, di cui alla concessione demaniale marittima TE125, aggiudicandola alla White s.r.l.”.
In particolare, secondo l’asserto accusatorio “….. G. e Z. si accordavano per partecipare alla gara con le società 2M S.r.l. e con la White S.r.l., salvo poi decidere di far ritirare dalla gara la 2M s.r.l. per favorire la White s.r.l.”.
– Dalla lettura delle 16 pagine che l’ordinanza generatrice della misura dedicava al capo di imputazione n. 40 emergeva, per come sin da subito sostenuto dai difensori, oltre ad una unilaterale, quanto per nulla percorribile chiave di lettura delle conversazioni captate,  uno sconcertante deserto probatorio.
A tanto i difensori, già nel corso dell’interrogatorio di garanzia, hanno contrapposto copiosa  documentazione pressocchè tutta di fonte Giudiziaria, capace di confutare pacificamente ognuno degli asserti accusatori.


Free Beach: pool difensivo si batte per la revoca delle misure a carico degli imputati- Vista la fumosità dell’accusa, anche in sede di interrogatorio di garanzia si è rimarcato come non si sia discorso, infatti, circa un possibile dono direttamente reso a chicchessia,  di una qualsivoglia forma di violenza, non una minaccia, nè una collusione o altro di analoga natura ma, letta e vagliata l’ordinanza impositiva, tutt’altro che silente, il sig. G. rispose, senza risparmiarsi e senza lesinare in reticenza di sorta, ad ognuna delle domande che gli venivano poste, evidenziando anche particolari non richiesti circa la vita dell’istanza allora avanzata nell’interesse della White s.r.l., non mancando di corredare i propri assunti con articolato e diffuso supporto documentale. A margine dell’udienza di interrogatorio, infatti, i difensori produssero 22 documenti, dei quali, ben nove  provenienti da autorevole fonte Giudiziaria (T.A.R. e Giudice del Riesame del medesimo Tribunale) e tutti motivatamente favorevoli per l’indagato, statuizioni che avevano smentito sotto ogni aspetto il provvisorio asserto accusatorio. Tanto che, rilette le intercettazioni in ottica asettica, è emerso come il sig. G., recatosi dal Sindaco per chiedere contezza della procedura amministrativa, era stato lasciato ad attendere diverse ore prima di essere ricevuto. Detto provvedimento di espunzione di qualsivoglia misura a carico del sig. G.- assistito per l’occasione dagli avvocati Vincenzo Macari ed Enrico Iascone Maglieri – segue il motivato annullamento, disposto diversi giorni orsono dal Tribunale per il Riesame di Roma, sempre per il medesimo capo 40, ritenendo nella sostanza assolutamente legittimo l’agito, tra i quali principalmente il sig. G.. E non è l’unico Collegio giudicante ad aver bacchettato gli asserti accusatori, posto che proprio pochi giorni orsono sono state rese note le motivazioni dell’annullamento del provvedimento di sequestro del ristorante Sublimare. Anche in questo caso, recependo integralmente il contenuto e la documentazione posta a corredo dell’atto di riesame proposto dagli avvocati Vincenzo Macari, Matteo Macari e Giovanni Maiello, nell’interesse del concessionario, i giudici del Tribunale collegiale di Latina non risparmiano strali alla motivazione dell’ordinanza impositiva della misura  in quel caso di cautela reale “…. non è dato comprendere in cosa si sostanzi l’illegittimità….”, anzi, dando atto che l’ing. C. abbia, con i provvedimenti emessi, consentito alle casse comunali di introitare somme anche per canoni oramai prescritti da anni e come tali non più esigibili. Intanto un’intera stagione lavorativa è sfumata in tal modo per l’intera città di Terracina, per via di un provvedimento che giorno dopo giorno continua a subire decurtazioni e bocciature proprio per mano dei Giudici componenti i vari Collegi del Riesame. Chissà se se ne rinverrà un perchè!”