Nelle scorse settimane il Consiglio di Stato ha respinto i ricorsi presentati dai maggiori operatori telefonici e quindi torna pertanto “valida” la DELIBERA N. 269/18/CONS che imponeva a quest’ultimi l’obbligo di adempiere alla completa restituzione dei giorni erosi nel periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e i primi di aprile 2018, data in cui è stata ripristinata la fatturazione mensile.

La fatturazione a 28 giorni, infatti, ha permesso agli operatori telefonici di aggiungere due/tre giorni al mese riscuotendo dagli utenti 13 bollette all’anno invece di 12 con un guadagno di circa l’8,6% rispetto alla fatturazione mensile. Ora dopo le  ultime indicazioni  diramate, Confconsumatori ha iniziato ad assistere i propri associati nelle richieste di rimborso relative alla vicenda.

COME FUNZIONERANNO I RIMBORSI? – Il valore del rimborso dovrà essere conteggiato “caso per caso” in base al numero di fatture emesse e alla tipologia di offerta sottoscritta dal consumatore. Alcuni operatori stanno già proponendo soluzioni compensative alternative (ad esempio l’attivazione temporanea di un servizio accessorio, o uno sconto). Il consiglio è quello di non avere fretta: il consumatore è sempre libero di scegliere. Se, infatti, si accetta una proposta alternativa si rinuncia, automaticamente, al rimborso in fattura. Meglio valutare bene la convenienza della proposta rispetto al rimborso monetario. Inoltre, chi ha cambiato operatore dovrà inviare una richiesta scritta al precedente gestore.
I RIMBORSI NON SONO AUTOMATICI – Nonostante con la Delibera n. 269/18/CONS l’Autorità abbia imposto agli operatori di restituire in bolletta l’importo corrispondente ai giorni illegittimamente erosi agli utenti nel periodo di fatturazione a 28 giorni delle offerte di telefonia fissa anche di tipo convergente (fisso + mobile), questi non sembrano rimborsare gli utenti in modo automatico, ma solo a chi ne fa espressa richiesta.
COME RICHIEDERE IL RIMBORSO – Per questo Confconsumatori offre assistenza, tramite i
propri sportelli territoriali, ai consumatori che desiderano ottenere il rimborso spettante. La
richiesta viene inoltrata prima attraverso un reclamo e poi – se necessario – si perfeziona
tramite il ricorso alla conciliazione paritetica.