I consiglieri del Pd di Castelforte, Giancarlo Cardillo e Giuseppe Rosato, hanno inoltrato una richiesta al Sindaco e al Segretario comunale: “Oggetto: istanza di annullamento in autotutela ex art. 21 nonies L. 241/1990 nota sindacale prot. n. 2306 del 01.03.2023 (ricevimento uffici comunali)

I sottoscritti Giancarlo Cardillo, nato a Minturno il 22.12.1964 e Giuseppe Rosato nato a Formia il 01.02.1979,  n.q. di consiglieri comunali del Partito Democratico,

PREMESSO che

Con nota prot. n. 2306 del 01.03.2023 il Sindaco, all’asserito “fine dell’esercizio dei rispettivi mandati elettorali e con lo scopo altresì di consentire agli Uffici una regolare e proficua attività lavorativa etc. …”, comunicava ai Consiglieri Comunali, nonché agli Assessori, che “i rispettivi Responsabili delle tre aree organizzative sono a Vs. disposizione nei seguenti giorni, previo appuntamento al fine di garantire piena disponibilità”, fissando così al lunedi, dalle ore 15,00 alle ore 18,00, detto orario di ricevimento presso gli uffici delle tre aree organizzative.

ATTESO che

La nota prot. 2306 del 0.03.2023 risulta illegittima per i seguenti motivi:

1. Incompetenza; violazione dell’art. 42 n. 2 lett. a) TUEL, art. 15 Statuto Comunale.

L’art. 43 n. 2 TUEL stabilisce il diritto dei consiglieri comunali di comunali di accedere e prendere visione degli atti e provvedimenti del Comune che rappresentano (2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.).

Tale diritto trova specifica conferma nello Statuto Comunale che, all’art. 15, affida la materia dell’organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi (lett. c) e l’attività amministrativa e dell’accesso agli atti (lett. e) ai regolamenti attuativi.

A sua volta, l’approvazione dei regolamenti attuativi, ai sensi dell’art. 42 n. 2 lett. a) TUEL, è indiscutibilmente attribuita alla competenza del Consiglio Comunale: “2. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi”.

La cornice normativa descritta scandisce conferma quindi che solo il Consiglio Comunale,  mediante il potere regolamentare, ha competenza per la disciplina generale, essendo peraltro razionale che di tale materia si occupi un organo che rappresenti tutte le le parti politiche, tenuto conto che il diritto di accesso, di informazione e di sindacato ispettivo, sono tratti caratteristici del controllo affidato alle minoranze.

Pertanto, la nota prot.  2306 del 01.03.2023, intervenendo in materie attribuite per legge alla competenza del Consiglio Comunale (“esercizio dei rispettivi mandati elettorali”, organizzazione e funzionamento degli uffici e servizi, attività amministrativa e accesso agli atti) è illegittima, esorbitando dalla competenza sindacale, strettamente limitata alla verifica di funzionalità degli uffici ed alla introduzione di accorgimenti atti a scongiurare l’intralcio alla loro operatività (ex plurimis, TAR Campania, sez. I, n. 3154/2013).

2. Violazione dell’art. 43 n. 2 TUEL, art. 18 Statuto Comunale, art. 35 Reg. Consiglio Comunale.

Il diritto di accesso agli atti del consigliere comunale, previsto dall’art. 43 n. 2 TUEL, ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi riconosciuto alla generalità dei cittadini, ovvero a chiunque sia portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso” (ex art.22 e ss. della legge 7 agosto 1990, n.241).

A tal riguardo il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che i consiglieri comunali hanno incondizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d’utilità all’espletamento delle loro funzioni; ciò anche al fine di permettere di valutare – con piena cognizione – la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, nonché per esprimere un voto consapevole sulle questioni di competenza del Consiglio e per promuovere, anche nell’ambito del Consiglio stesso, le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. (CDS sez. V n. 4525 5 settembre 2014; Sez.V, 17 settembre 2010, n.6963; 9 ottobre 2007, n.5264)

Trattasi quindi di un “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato” (CDS, n.4471/2005), finalizzato al controllo politico-amministrativo sull’ente, nell’interesse della collettività (cfr. CDS V, 5/09/2014, n.4525, cit. da Commissione per l’Accesso ai documenti amministrativi del 29 novembre 2018), che non richiede la specificazione dell’interesse giuridicamente rilevante, né incontra limitazioni derivanti dall’ eventuale natura riservata degli atti richiesti, in quanto il consigliere, a cui è ostensibile anche documentazione che per ragioni di riservatezza non sarebbe ordinariamente ostensibile ad altri richiedenti, è vincolato al segreto d’ufficio (T.A.R. Lombardia – Milano – sent. n.2363 del 23.09.2014 e citato CDS., Sez. V, 5 settembre 2014, n.4525).

L’ampiezza di tale diritto trova conferma nella disciplina statutaria (art. 18) e nel regolamento del Consiglio Comunale (art. 35), che, conformemente alla norma legislativa di rango superiore (art. 43 co. 2 TUEL), non pongono limitazioni al diritto di accesso dei Consiglieri.

Per quanto illustrato, la disposizione sindacale in disamina, oltre che vulnerata da vizio di incompetenza, è altresì illegittima in quanto indebitamente restrittiva di un diritto, quale è quello di accesso agli atti riconosciuto al Consigliere Comunale, la cui illimitata pienezza non tollera compressioni.

Per tutto quanto illustrato, i sottoscritti Consiglieri, ai sensi dell’art. 21 nonies L. 241/1990, chiedono al Sindaco di annullare in autotutela la nota prot. n. 2306 del 01.03.2023 (ricevimento uffici comunali) entro i termini di legge.”