Gaeta, l’ordinanza n°285 sugli incendi boschivi in vista del periodo di massima pericolosità – Con Ordinanza n. 285 del 13/06/2023,

IL SINDACO

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 270 del 15.05.2020 di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2020-2022, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul BURL n. 72 del 04.06.2020, tutt’ora vigente nelle more dell’approvazione del nuovo Piano AIB 2023-2025, con il quale si stabilisce, fra l’altro, che: dal 15 giugno al 30 settembre è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall’inizio di maggio e fine ottobre;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi, inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all’assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge Regionale n. 39/2002 e relativo regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; 
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

VISTO l’art. 5 co. 5 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
VISTO l’art. 3 comma 1 lettera c) del D. Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 ad oggetto “Codice di Protezione Civile” che individua il Sindaco quale Autorità di Protezione Civile e l’art. 6 comma 1 che definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 ad oggetto “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTA la legge regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali”;

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 “Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002 n. 39”;

VISTO il D.Lgs n. 152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;
VISTO il R.D. 3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle prescrizioni di massima e polizia forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 16 comma 1 del D. Lgs n. 1 del 2 gennaio 2018 “Codice di protezione Civile” che individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio Nazionale di Protezione Civile; VISTO il D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 ad oggetto “Norme in materia ambientale”;

VISTA la L.R. n.2 del 26/02/2014 “Sistema integrato regionale di protezione cvile: Istituzione dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile”;

ORDINA

1) Divieti

Durante il periodo dal 15 giugno al 30 settembre 2023 di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le prescrizioni di massima e polizia forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
  • esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all’interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. 

2) Disposizioni per gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi

Alle Società di gestione delle Ferrovie, ad ANAS, alle Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia e ai Consorzi di Bonifica, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi), con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all’interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della L. 394/1991 e successive modificazioni e di quelle regionali istituite ai sensi della L.R. n. 29 del 6 ottobre 1997 si applica, ove esistente, la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall’Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

3) Attività ad alto rischio esplosivo

Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all’art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.), di comunicare al Comune l’ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell’attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati all’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio onde consentire una migliore azione delle attività della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l’innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi.

4) Fuochi pirotecnici e fiamme libere

Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all’art. 2 della richiamata L. 353/2000, il divieto di esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Il Sindaco, ai sensi di quanto previsto nel Regolamento Regionale 7/2005 art. 92, comma I, punto e), potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all’utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti), nelle aree non a rischio di incendio boschivo, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante la dotazione, a cura dell’Azienda, di mezzi e di squadre antincendio idonee a presidiare l’area interessata dai fuochi e dal lancio di mongolfiere di carta per tutta la durata dell’attività, ed in grado di controllare ed estinguere nell’immediato l’eventuale innesco e propagazione di incendi.

Il Sindaco, inoltre, prima dell’inizio dell’attività pirotecnica, verificherà sul posto, a mezzo della Polizia Municipale, l’effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione presentata dal pirotecnico. Ove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero, in condizioni di vento e temperatura tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l’attività pirotecnica.

5) Obbligo di realizzazione delle fasce protettive

Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di mieti-trebbiatura o sfalcio, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all’interno alla superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 5 metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti.

6) Divieti per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, ai sensi dell’art. 91, comma 1, del Regolamento Regionale 7/2005 è vietato accendere fuochi per l’abbruciamento di stoppie e residui di vegetazione, compresi quelli delle utilizzazioni boschive: nei boschi di cui all’articolo 3 della legge forestale n. 39/2002, nonché nei terreni cespugliati, nei pascoli, nei prati, elle colture arboree da frutto e da legno, nei terreni abbandonati, nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie nel raggio di meno di 100 metri dai boschi, su tutto il territorio comunale di massima pericolosità.

7) Divieto di bruciatura della vegetazione spontanea su terreni incolti e a riposo e loro gestione

Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo, di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre, l’obbligo di realizzare fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 5 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

PRESCRIZIONI GENERALI ED ATTIVITÀ DI PREVENZIONE

8) Aree boscate

Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.

I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell’ambiente e del territorio sono effettuate anche spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell’altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale regionale.

Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.

9) Attività turistiche e ricettive

Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali.

Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l’individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi e accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.

VIGILANZA E SANZIONI

10) Vigilanza

Gli organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territorialmente preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

11) Sanzioni

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l’applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.
Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell’esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs 267/2000.

12) Norme applicabili

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza, si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L. 353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul BURL n. 72 del 04.06.2020.