Saldi Estivi Lazio 2023. Ecco la data – “A Roma e nel Lazio la stagione dei saldi estivi partirà sabato 6 luglio e durerà per 6 settimane. Salvo eventuali deroghe, termineranno, quindi, sabato 17 agosto. Vige il divieto di effettuare Vendite Promozionali nei 30 giorni precedenti la data di inizio saldi sopra indicata, pena sanzioni da 1500 € in su. Le aziende che intendono continuare il periodo di vendite straordinarie subito dopo i saldi dovranno effettuare una comunicazione di Vendita Promozionale a mezzo raccomandata A/R o direttamente all’Ufficio Commercio del proprio Municipio/Comune di appartenenza, 15 giorni prima dell’inizio della Vendita Promozionale.

Saldi chiari e sicuri

Saldi Estivi Lazio 2023. Ecco la data – Come per lo scorso anno sono confermate le modalità di svolgimento delle vendite di fine stagione, che dovranno avvenire secondo una serie di regole sintetizzate nel decalogo dei “saldi chiari e sicuri”.

In vista del periodo estivo dedicato ai saldi, Federazione Moda Italia e Confcommercio ricordano una serie di indicazioni fondamentali, sia per gli esercenti che per i clienti, per effettuare gli acquisti in saldo seguendo norme di sicurezza e trasparenza:

  1. CAMBI – la possibilità di cambiare il capo dopo che lo si è acquistato è generalmente lasciata alla discrezionalità del negoziante, a meno che il prodotto non sia danneggiato o non conforme (d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo). In questo caso scatta l’obbligo per il negoziante della riparazione o della sostituzione del capo e, nel caso ciò risulti impossibile, la riduzione o la restituzione del prezzo pagato. Il compratore è però tenuto a denunciare il vizio del capo entro due mesi dalla data della scoperta del difetto;
  2. PROVA DEI CAMBI – non c’è obbligo, è rimesso alla discrezionalità del negoziante;
  3. PAGAMENTI – le carte di credito devono essere accettate da parte del negoziante;
  4. PRODOTTI IN VENDITA – i capi che vengono proposti in saldo devono avere carattere stagionale o di moda ed essere suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo;
  5. PREZZI – obbligo del negoziante di indicare il prezzo normale di vendita, lo sconto e il prezzo finale.
  6. MODIFICHE E/O ADATTAMENTI SARTORIALI – sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione.

Saldi, liquidazione e vendite promozionali: qual è la differenza?

Ricordiamo, per ulteriore chiarezza, la differenza tra vendite di fine stagione (i cosiddetti saldi), vendite promozionali e vendite di liquidazione. Queste ultime si differenziano dalle prime due perché possono essere effettuate solamente se sussistono determinate condizioni, quali:

  • cessione dell’azienda;
  • chiusura dell’attività commerciale;
  • Ristrutturazione o rinnovo dei locali;
  • trasferimento dell’azienda in altro locale.

Occorre, inoltre, informare il Comune di competenza prima di svolgere una vendita di liquidazione. È il Comune stesso, infatti, che dovrà verificare se l’attività che ha avanzato richiesta di liquidazione si trova nelle condizioni sopra elencate per poter procedere alla vendita correttamente.

Le vendite promozionali, invece, a differenza dei saldi che hanno carattere stagionale e riguardano i prodotti invenduti, non sono vincolate a particolari mesi dell’anno, seppur il loro svolgimento deve avvenire per un periodo di tempo limitato. Le direttive che riguardano le vendite promozionali sono dettate dalle Regioni, che ne disciplinano lo svolgimento con lo scopo di distinguerle dai saldi. Sono le Regioni, infatti che, in accordo con le organizzazioni locali delle imprese del commercio e dei consumatori, possono eventualmente porre il divieto di effettuare le vendite promozionali tra i 15 e i 40 giorni prima dei saldi.” Lo comunica la Confcommercio Roma.