IL PRESIDENTE NICOLA ZINGARETTI

ORDINA

Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, le seguenti misure:
1. di coinvolgere tutte le strutture pubbliche e private accreditate facenti parte della Rete
ospedaliera e territoriale regionale, imponendo loro la massima cooperazione e disponibilità
e l’osservanza delle misure quivi impartite e di quelle successivamente adottate dalla
Direzione regionale salute, in coordinamento con l’Unità di crisi;
2. di attuare la rete delle Terapie Intensive secondo quanto contenuto e con le modalità previste
nell’Allegato 1: Piano per la gestione del “Percorso di ricovero in terapia intensiva dei
pazienti critici” e dare mandato alla Direzione salute di aggiornare lo stesso, anche in
ragione dell’andamento dell’epidemia e dell’individuazione della struttura dedicata di cui al
punto 7.;
3. di provvedere ad attivare in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di Terapia Intensiva, in ampliamento o per riconversione di degenze ordinarie;
4. di attuare la rete di laboratori per la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 coordinata dal
Laboratorio Regionale di Riferimento presso l’INMI Lazzaro Spallanzani secondo i
contenuti e le modalità previste nell’Allegato 2: “Rete dei laboratori per la diagnosi di
laboratorio dell’infezione da SARS-CoV-2” e dare mandato al Laboratorio di riferimento
regionale di assicurare il coordinamento di tutti i laboratori regionali al fine di garantire una
copertura dell’attività H24;
5. di demandare l’attuazione immediata dei piani di cui ai punti 2) e 3) alle aziende e agli enti sanitari coinvolti, con il coordinamento della Direzione Salute e secondo gli indirizzi
dell’Unità di Crisi Regionale;

6. di individuare l’Istituto Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani quale struttura di riferimento regionale per la gestione COVID 19 e di accentrare, anche per l’effetto di quanto previsto dall’articolo 3 dell’ordinanza n. 640 del 27 febbraio 2020, del Capo del Dipartimento della protezione civile, presso la stessa le funzioni di sorveglianza sanitaria;
7. alla Direzione Sanitaria dell’IMNI Lazzaro Spallanzani, con l’ausilio dei Direttori Sanitari
delle aziende, degli enti e delle strutture accreditate del SSR, di provvedere al graduale
trasferimento dei pazienti già in carico e all’allocazione dei nuovi, per patologie diverse da
COVID-19, in altre strutture pubbliche e private accreditate facenti parte della rete delle
malattie infettive;
8. di individuare, per motivi di sanità pubblica, quale ulteriore struttura sanitaria
esclusivamente dedicata alla gestione dei pazienti affetti da COVID-19, il presidio
Columbus gestito dalla Fondazione Policlinico Gemelli IRCCS, in considerazione della sua
collocazione strategica in ambito metropolitano e dell’idoneità di garantire l’opportuno
confinamento, nonché in ragione della sua capacità di accoglienza in termini di posti letto e
tenuto conto della sua capacità produttiva in termini di tecnologie e professionalità;
nell’ambito dell’autonomia gestionale e operativa la stessa dovrà raccordarsi con l’INMI
Spallanzani che svolge la funzione complessiva di indirizzo e coordinamento;
9. alle strutture di ricovero private accreditate, per tutto il periodo emergenziale del COVID19, di accogliere i pazienti eventualmente trasferiti dalle strutture pubbliche o private accreditate della Rete dell’Emergenza dotate di PS/DEA, anche ridimensionando la loro attività in elezione;
10. in coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità
alle attuali evidenze scientifiche, per proteggere gli operatori sanitari, di fare ricorso anche
alle mascherine chirurgiche, quale idoneo dispositivo di protezione individuale, finanche
alle mascherine prive del marchio CE, previa valutazione di idoneità da parte dell’Istituto
Superiore di Sanità (art. 34 DL 9/2020);
11. le strutture pubbliche o private accreditate dotate di PS/DEA che hanno richiesto il ricovero di propri pazienti in strutture private accreditate sono tenute a segnalare all’Unità di crisi COVID-19 eventuali defezioni o rifiuti di ricovero che possono condurre alla sospensione biennale dell’accordo contrattuale di cui all’art. 8 quinquies D. Lgs. 502/1992 e fino alla revoca dell’accreditamento istituzionale;
12. il rifiuto da parte dei pazienti di essere trasferiti dalle strutture pubbliche o private
accreditate dotate di PS/DEA in altre strutture pubbliche e private accreditate facenti parte
della rete ospedaliera regionale equivale a rifiuto al ricovero;
13. l’accesso al Pronto Soccorso è limitato alle sole condizioni strettamente necessarie e nel
rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo
2020;

14. la popolazione assistita accede presso gli studi/ambulatori/poliambulatori nei casi
strettamente necessari e osservando le buone pratiche di igiene respiratoria;
15. i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Continuità
Assistenziale garantiscono l’assistenza all’utenza privilegiando, per ragioni di sanità
pubblica, la permanenza degli assistiti a domicilio, anche attraverso strumenti e tecnologie
di televisita e telemonitoraggio da implementare con urgenza secondo quanto disposto dal
decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020;
16. alla Direzione Salute di completare al più presto l’esclusivo utilizzo della ricetta
dematerializzata;
17. di provvedere ad attivare in urgenza, anche in deroga ai procedimenti ordinari, posti letto aggiuntivi di R1, in ampliamento o riconversione, ai sensi di quanto disposto dai DCA n.U00187/17, n. U00016/18 e s.m.i. al fine di supportare le Terapie intensive;
18. di acquisire con urgenza le dotazioni tecnologiche per l’attivazione di nuovi posti letto di
Terapia Intensiva, secondo quanto disposto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020;
19. alle strutture territoriali pubbliche e private autorizzate e accreditate che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie, ovvero strutture socioassistenziali in regime residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare di proseguire la loro attività, nel rispetto delle misure precauzionali di contenimento del rischio, al fine di garantire ai pazienti la continuità dell’assistenza nelle condizioni di massima sicurezza e al personale di operare al minor livello di rischio possibile, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 e dal DPCM 4 marzo 2020;
20. alla Direzione Salute, sentite le ASL competenti, di valutare eventuali misure di riduzione o sospensione delle attività ambulatoriali erogate all’interno degli ospedali pubblici e privati
accreditati della Regione;

21. di dare mandato al datore di lavoro (legale rappresentante della struttura che eroga attività sanitaria) di procedere all’immediata rivalutazione del rischio, ai sensi del D. Lgs. 81/2008,
in considerazione dell’epidemia e di assicurare al personale adeguati DPI;
22. il personale sanitario venuto in contatto con paziente affetto da COVID 19, asintomatico, prosegue la propria attività professionale, previa osservanza di adeguate misure di contenimento del contagio ed è sottoposto a sorveglianza sanitaria;
23. di autorizzare le Aziende e gli enti del SSR, secondo le procedure di cui al punto 25, al
reclutamento del personale necessario per la gestione dell’emergenza a livello ospedaliero e
territoriale nonché per l’attivazione di nuovi posti letto di Terapia Intensiva e il
potenziamento delle unità operative di Malattie Infettive, Pronto Soccorsi, Pneumologie e
Radiologie, anche in deroga all’ordinario sistema di approvazione del fabbisogno
assunzionale;
24. di autorizzare, secondo le modalità di cui al punto 25, il ricorso all’istituto della mobilità
d’urgenza/assegnazioni temporanee del personale del SSR, già in servizio, sia a tempo
determinato che indeterminato anche tra diverse aziende, allo scopo di sostenere il carico
assistenziale delle strutture e/o delle aree a maggiore criticità assistenziale;
25. che le misure di cui ai punti 23 e 24. relativi al personale pubblico, ivi incluse le modalità di reclutamento, anche flessibili di impiego e assegnazione possono essere adottate previa autorizzazione della Direzione regionale Salute, in coerenza con gli indirizzi programmatori definiti;
26. alla Direzione Salute di fornire le necessarie indicazioni per l’espletamento delle procedure concorsuali, per l’utilizzo della modalità di lavoro agile nonché per lo svolgimento delle attività formative, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 4 marzo 2020;
27. l’elenco dei Referenti delle Aziende e degli enti del SSR per il COVID 19, a modifica ed
integrazione di quanto previsto nell’ordinanza n. Z00002/2020, è pubblicato e aggiornato sul link del sito della Regione Lazio: https://www.salutelazio.it/ – sezione NUMERI UTILI
E COMPORTAMENTI RACCOMANDATI/Responsabili SISP/Malattie infettive ASL Regione Lazio;

28. la sospensione delle attività dei centri anziani comunali in ottemperanza dell’art. 2, comma 1, lett. b) del DPCM 4 marzo 2020;
29. le attività delle biblioteche comunali proseguono a condizione di soddisfare il criterio della distanza di sicurezza di almeno un metro;
30. in coerenza con quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lett. i) del DPCM 1 marzo 2020, le attività dei mercati rionali o dei mercati settimanali proseguono a condizione di adottare
misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità
contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle
dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori;
31. di dare mandato alla Direzione Salute di verificare e monitorare l’attuazione di quanto
previsto nel presente atto, garantire il coordinamento regionale delle attività e provvedere
all’emanazione degli eventuali atti necessari e conseguenti.
Il Prefetto e il Commissario del Governo territorialmente competenti, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicurano l’esecuzione delle misure per la parte di competenza avvalendosi delle forze di polizia e, ove occorra, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della Regione.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza ha validità fino a nuovo provvedimento.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionaledella Giunta della Regione.

Il Presidente
Nicola Zingaretti

ORDINANZA COMPLETA:

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_news/Ordinanza_Z00003_06_03_2020.pdf