Con l’Ordinanza del 30 dicembre 2021 del Presidente della Regione Lazio n. Z00026 in materia di igiene
e sanità pubblica, che recepisce le recentissime normative del Governo, sono state introdotte nuove
importanti misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID -19:
definizione dei casi positivi, delle modalità di tracciamento e dei criteri di isolamento e fine quarantena,
nonché delle modalità di accesso alle strutture sanitarie.


ORDINANZA DEL 30 DICEMBRE – Tra le novità introdotte è stato stabilito che se il test antigenico rapido, anche di I e II generazione, risulta
positivo, non deve essere confermato dal test molecolare (test RT-PCR).
Invece un test antigenico negativo in soggetti sintomatici necessiterà di conferma con un secondo test
antigenico rapido a distanza di 2-4 giorni o con metodica RT-PCR (molecolare), esclusivamente sulla base
della valutazione clinica (p.es presenza e gravità dei sintomi) ed epidemiologica del caso.
L’Ordinanza del 30.12.2021 infatti prevede:

  • che il test antigenico potrà essere utilizzato per la valutazione del termine dell’isolamento di un caso
    confermato Covid-19, ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia;
  • l’utilizzo del test antigenico nei soggetti con contatti dei casi positivi per la valutazione del termine della
    quarantena ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia;
  • che tutti i soggetti autorizzati alla esecuzione di test antigenici, ad es. le farmacie ed i laboratori d’analisi,
    dovranno garantire, l’inserimento dei dati relativi ai test antigenici rapidi nei sistemi informatici regionali,
    al fine di permettere la tempestiva presa in carico dei casi positivi.