Come affrontare le vacanze estive da genitori separati. Consigli e risorse – “Per i genitori separati, l’estate riveste un’importanza speciale in quanto consente loro di
trascorrere periodi più lunghi con i figli e di realizzare progetti insieme, specialmente per
il genitore che non ha l’affidamento principale, un’occasione che spesso non si presenta
nel corso dell’anno.


Allo stesso modo, l’estate rappresenta una opportunità importante anche per il genitore
collocatario che, durante il periodo estivo può godere appieno della compagnia dei
propri figli senza dover condividere questo tempo con l’altro genitore.
Tuttavia, tra genitori separati, l’organizzazione delle vacanza è spesso motivo di
contrasto.


Di solito, le disposizioni sulle vacanze estive sono inserite nel calendario delle visite
stabilito dal Tribunale per il benessere dei figli. Generalmente, si chiede ai genitori di
concordare le proprie ferie entro una data prestabilita, spesso entro la fine di maggio,
per assicurare una pianificazione efficace. È consigliabile accordarsi sulle ferie il prima
possibile per una migliore organizzazione.


Quando non c’è un’intesa tra i genitori sulle modalità di affidamento e di collocamento
dei bambini o dei ragazzi, è il giudice a stabilire i periodi che essi possono trascorrere
con il cosiddetto genitore non collocatario.


Se non è diversamente specificato nel provvedimento separazione dei genitori, ogni
genitore deve pagare a proprie spese le sue vacanze con i figli. Soltanto le vacanze del
figlio da solo per motivi di studio o insieme agli amici, così come le spese per soggiorni
studio all’estero, rientrano nelle spese straordinarie da dividere equamente al 50% tra i
genitori. La decisione su queste spese deve essere concordata preventivamente.


Durante il periodo di vacanza non è possibile ridurre o sospendere il mantenimento dei
figli che va comunque versato per intero.
Salvo disposizioni diverse, il genitore separato può viaggiare con i figli all’estero senza
richiedere il consenso dell’altro genitore. Tuttavia, se il provvedimento giudiziale
stabilisce che l’espatrio del figlio minore richiede il consenso preventivo dell’altro
genitore o se vi è un divieto esplicito di espatrio (che deve essere giustificato da
specifiche ragioni), allora è necessaria l’autorizzazione preventiva.” Lo comunica l’Avvocato F. Somma in una nota stampa.

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