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Prima l’Sms allarmistico poi la telefonata e i prelievi sul conto. Truffa da 9.000€ – Ancora un lieto fine che conferma, però, la frequenza
preoccupante di casi di  frodi telematiche  di nuova generazione. Grazie all’intervento di
Confconsumatori (con sede a Minturno e Latina), l’Arbitro Bancario Finanziario ha riconosciuto a un cittadino di Bitonto (BA) il
diritto al rimborso di 9.000 euro, sottratti attraverso un bonifico fraudolento effettuato a
seguito di una truffa che combina più tecniche, “Sms  spoofing ” e “Vishing”, purtroppo ormai
ben nota.


Prima l’Sms allarmistico poi la telefonata e i prelievi sul conto. Truffa da 9.000€ – UNA TRUFFA COLLAUDATA – La truffa di cui era rimasto vittima il cittadino pugliese è quella
dell’ormai nota tecnica dell’“SMS spoofing” seguito da “Vishing”. Prima era arrivato l’sms, in
apparenza proveniente dal canale ufficiale dell’Intermediario (Sms Spoofing), che allarmava il
consumatore con la minaccia di un accesso anomalo all’home banking. Dopo pochi minuti, era
seguita la telefonata dal sedicente operatore dell’Istituto (Vishing) che, sfruttando la
vulnerabilità del cittadino confuso e preoccupato, aveva portato a compimento la truffa
riuscendo ad accedere al conto e ad effettuare operazioni. Si tratta di frodi ben congegnate e
sempre più frequenti, che si scontrano, spesso, con il rifiuto, da parte dell’Istituto di Credito, a
rimborsare il cliente danneggiato. Questa volta, però, grazie all’intervento di Confconsumatori,
il consumatore si è rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario che ha condannato l’Istituto a
rimborsare l’intera somma sottratta.


Prima l’Sms allarmistico poi la telefonata e i prelievi sul conto. Truffa da 9.000€ – LA DECISIONE DELL’ARBITRO – Il cittadino truffato, assistito da Confconsumatori, non
riuscendo ad ottenere un rimborso dall’Intermediario, si è rivolto all’Arbitro finanziario bancario
che ha riconosciuto il diritto del correntista al rimborso totale dei 9.000 euro, sottratti
attraverso un’operazione di bonifico fraudolenta. «Il Collegio di Bari – ha commentato
l’avvocato Franco Conte responsabile della Confconsumatori Latina – ha accolto il ricorso,
condividendo pienamente la tesi prospettata dalla difesa e affermando, invero, che la
descrizione in termini generali del processo di autorizzazione delle operazioni effettuate sul
canale di pagamento così come effettuato dall’Intermediario nel caso in esame, in assenza di
ulteriori evidenze in merito alla corretta autenticazione in base al sistema con codice *id,
non è sufficiente al fine di ritenere assolto l’onere probatorio gravante sull’intermediario».